Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17526 del 19 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ammissione di crediti con riserva, pur configurabile in via di principio anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, č consentita solo entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento; di tal che, stante la tassativitā delle riserve apponibili allo stato passivo, le eventuali riserve atipiche (o comunque anomale) sono da ritenersi come non apposte, e per la loro eliminazione non č necessario proporre opposizione ai sensi dell'art. 98 l. fall., con conseguente inoperativitā dei rigorosi termini di decadenza da cui quella procedura č caratterizzata.

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