Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18013 del 6 agosto 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi, qualora il giudice di appello abbia qualificato la domanda proposta dal creditore come opposizione allo stato passivo, riformando la sentenza di primo grado che l'aveva invece qualificata come insinuazione tardiva, č inammissibile, ai sensi dell'art. 325 c.p.c. e dell'art. 88, secondo comma, del D.L.vo n. 385 del 1993, il ricorso per cassazione proposto oltre il termine ridotto di trenta giorni dalla notifica della sentenza di appello, ancorché il ricorrente censuri la qualificazione della domanda risultante da tale sentenza, trovando applicazione il principio dell'ultrattivitā del rito e quello secondo cui l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata nel provvedimento impugnato.

(massima n. 2)

In tema di opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi, č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 88 del D.L.vo n. 385 del 1993, nella parte in cui, prevedendo la riduzione alla metā del termine per proporre ricorso per cassazione e la decorrenza dello stesso dalla notifica della sentenza d'appello, detta una disciplina differenziata rispetto a quella dell'insinuazione tardiva, per la quale vale invece il termine ordinario di impugnazione. Si tratta infatti di situazioni non omogenee, in quanto nel primo caso il giudizio ha carattere "lato sensu" impugnatorio dell'accertamento compiuto in sede di formazione dello stato passivo, mentre nel secondo ancora non č intervenuta alcuna pronuncia sulla domanda, e, sul piano sostanziale, solo il creditore tardivo sopporta, se non privilegiato e salva la non imputabilitā del ritardo, le conseguenze della non tempestivitā della domanda, concorrendo solo sui riparti futuri e non avendo alcun diritto ad accantonamenti, nč ad opporsi alla chiusura della procedura. Solo per l'opposizione trova quindi giustificazione la scelta del legislatore di prevedere termini di impugnazione dimidiati, al fine assicurare una rapida definizione della controversia, che puō produrre conseguenze nei confronti degli altri creditori concorrenti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.