Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11216 del 13 novembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella liquidazione coatta amministrativa la verificazione dei crediti consiste in un procedimento amministrativo, mentre il deposito dello stato passivo costituisce il presupposto per le contestazioni da parte dei creditori innanzi al giudice ordinario. Consegue che in ordine alla richiesta di annullamento di un atto di tale procedimento posto in essere dal commissario liquidatore sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale spetta anche stabilire se l'interesse dedotto in controversia sia o meno qualificabile come interesse legittimo ovvero come interesse di mero fatto (nella specie la societą sottoposta a liquidazione coatta amministrativa aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo l'atto di formazione dello stato passivo con il quale il commissario liquidatore aveva negato al presidente della societą di essere sentito sulle singole situazioni creditorie concorsuali).

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