Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23385 del 15 ottobre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

La decadenza dalla facoltą di presentare osservazioni o istanze a norma dell'art. 207, terzo comma, legge fall., non esclude la possibilitą di proporre la domanda di ammissione tardiva.

(massima n. 2)

L'accessorietą del credito per interessi rispetto a quello per capitale determina l'omogeneitą del regime della prescrizione applicabile a entrambi. Ne consegue che, ove per il capitale il termine prescrizionale non possa decorrere (nella specie, perché relativo a crediti di lavoro di rapporto privo di stabilitą) se non da un determinato momento (nella specie, dalla cessazione del rapporto), anche per gli interessi trova applicazione il medesimo "dies a quo" di decorrenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.