Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1954 del 31 maggio 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione coatta amministrativa dell'impresa debitrice, intervenuta nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'accertamento del debito e la condanna al pagamento, rende in ogni caso improcedibile il giudizio stesso, senza necessità che il provvedimento che ordina la liquidazione — legalmente noto attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — venga portato a conoscenza nei modi previsti dall'art. 300 c.p.c.

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