(massima n. 1)
La giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 195 e 202 della l. fall., con riguardo all'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza di impresa assoggettabile od assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, deve essere affermata, per le imprese assicuratrici, pure dopo la L. 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'Isvap istituto di vigilanza sulle assicurazioni private considerato che le innovazioni introdotte dalla legge medesima attengono alle funzioni amministrative (ripartite fra il Ministro dell'industria e detto istituto), ma non introducono alcuna deroga alle attribuzioni devolute al giudice ordinario dalle citate norme della legge fallimentare.