Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16709 del 24 agosto 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

L'espressione «temporanea difficoltą di adempiere», che figura nell'art. 187 legge fallim. quale presupposto dell'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, non individua un fenomeno qualitativamente e concettualmente diverso dall'insolvenza di cui all'art. 5 della stessa legge, differenziandosi la procedura concorsuale minore soltanto per l'elemento prognostico, ossia per la previsione della possibilitą di risolvere la crisi finanziaria dell'impresa nel periodo massimo indicato dall'art. 187 cit.

(massima n. 2)

Presupposto per l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata č (concorrendo gli altri requisiti di legge) la sussistenza di «comprovate possibilitą di risanare l'impresa» (art. 187 legge fallim.) e, dunque, l'obiettivo della procedura č quello della conservazione degli elementi essenziali dell'impresa stessa e delle sue attivitą economiche; ne consegue che non risponde alle finalitą della legge la previsione di un risanamento finanziario da attuare con l'uso di strumenti sostanzialmente liquidatori, o mediante il trasferimento a terzi dell'azienda, o, comunque, con l'adozione di attivitą negoziali che comportino la prosecuzione dell'attivitą da parte di un soggetto diverso da quello ammesso alla procedura stessa.

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