Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 2671 del 22 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reclamo avverso il decreto di annullamento del concordato preventivo, seguito da contestuale dichiarazione di fallimento e nella specie relativo a procedura svoltasi per intero dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 169 del 2007, non č ammissibile in sč, dovendo i motivi di doglianza, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 162, terzo comma, legge fall. (relativo ai casi di conclusione del procedimento con provvedimento diverso dall'omologazione), essere fatti valere nell'ambito di un unico reclamo avverso altresģ la sentenza di fallimento, considerato il carattere pregiudiziale dell'annullamento rispetto ad altre motivazioni attinenti in ipotesi ai presupposti della fallibilitą; l'art. 186 legge fall., infatti, nel rinviare all'applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 137 e 138 legge fall., dettati in tema di risoluzione ed annullamento del concordato fallimentare, se ne differenzia quanto agli esiti, poichč solo per il concordato preventivo risolto od annullato non si ha automatismo della dichiarazione di fallimento, che anzi presuppone, oltre ad una verifica dei suoi presupposti, l'iniziativa di parte.

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