Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 2903 del 24 agosto 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa statuizione del rinvio per nuovo errore a seguito dell'annullamento parziale da parte della Cassazione del provvedimento impugnato integra mero errore materiale quando il rinvio consegue di diritto ex art. 623 c.p.p.: in tal caso l'omissione nel dispositivo della suddetta statuizione non involge la formazione del giudizio e l'eliminazione della stessa non comporta alcuna modificazione essenziale dell'atto.

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