Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10847 del 3 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui la Corte di cassazione debba annullare la sentenza per essere il reato estinto, qualora l'impugnazione concerna il difetto di motivazione sulla responsabilità del ricorrente sotto il profilo della sua asserita estraneità all'illecito, l'annullamento deve essere pronunciato con rinvio. In tal caso non si può dichiarare l'estinzione di un reato nei confronti di un soggetto la cui partecipazione non risulti accertata dal giudice di merito, il quale abbia omesso completamente la motivazione.

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