Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2504 del 23 aprile 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, non č ammessa discussione circa la competenza attribuita con la sentenza di annullamento. L'irretrattabilitā del cosiddetto foro commissorio rappresenta infatti un principio cardine dell'ordinamento processuale e preclude la possibilitā dell'insorgenza di un conflitto di competenza in ordine alla individuazione del giudizio di rinvio. A tale principio non fa eccezione il caso in cui, prima della decisione della Corte di cassazione, sia intervenuta una norma modificatrice della competenza. (Fattispecie in cui, a seguito del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250, attributivo della competenza per le impugnazioni in materia cautelare al tribunale distrettuale, il giudice di rinvio, individuato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, intervenuta dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, in quello che aveva emesso, ex art. 310 c.p.p., l'ordinanza impugnata, aveva declinato la propria competenza in favore del tribunale distrettuale, che aveva proposto conflitto di competenza).

(massima n. 2)

In tema di individuazione del giudice di rinvio, vale il principio della irretrattabilitā del cosiddetto foro commissorio, che esclude, dopo l'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, la possibilitā di porre una questione circa l'incompetenza del giudice individuato dalla Suprema Corte. Tale principio vale anche quando sia intervenuta una norma modificatrice della competenza, entrata in vigore prima della sentenza della Corte di cassazione. In tema di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., inoltre, la norma dell'art. 623, comma primo, lettera a), c.p.p., in base alla quale, in caso di annullamento di una ordinanza, gli atti sono trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, prevale comunque sulla intervenuta attribuzione di competenza, ad opera di modifica legislativa, al tribunale in sede distrettuale.

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