Cassazione penale Sez. IV ordinanza n. 1557 del 8 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora venga proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha annullato quella emessa dal pretore perché il decreto di citazione a giudizio dell'imputato portava un termine di comparizione inferiore a quello di quarantacinque giorni previsto dalla legge per il processo in pretura e ha disposto la restituzione degli atti al pretore per il giudizio, anziché al pubblico ministero, non sussiste una causa di nullitą della sentenza, trattandosi di errore emendabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 619 c.p.p.

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