Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2559 del 13 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

I motivi nuovi devono consistere in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame, e pertanto non possono consistere in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non sono state oggetto della primitiva impugnazione, frustrandosi altrimenti i termini prescritti dalla legge e la cui inosservanza č sanzionata con l'inammissibilitą del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione).

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