Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13088 del 27 marzo 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą del partecipe di un gruppo criminale terroristico in ordine al reato fine che qualifica il programma criminoso dell'intera associazione puņ essere desunta dalle connotazioni strutturali dell'associazione, in particolare dall'articolazione in «cellule » territoriali dalla assai ridotta composizione numerica, dalla forte caratterizzazione ideologica dei militanti da cui deriva la consapevole ed incondizionata adesione al programma, dall'esasperata selettivitą degli obiettivi prescelti, elementi tali da implicare una partecipazione totalizzante ed il necessario conseguente coinvolgimento di tutti i componenti della cellula nell'impresa criminosa da essa pianificata.

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