Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3527 del 28 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, l'accertamento che il tribunale č chiamato a compiere, ai sensi dell'art. 181, comma primo, n. 3, legge fall., circa la sufficienza delle attivitā dedotte nella cessio bonorum a garantire il pagamento integrale dei crediti privilegiati e nella misura percentuale di almeno il 40 per cento di quelli chirografari deve essere effettuato con riferimento alle condizioni esistenti al momento in cui il giudice dell'omologazione esprime il suo giudizio conclusivo, e quindi prendendo in considerazione anche gli elementi sopravvenuti nel corso del procedimento, con la conseguenza che l'omologazione deve essere negata nel caso in cui dette condizioni, inizialmente esistenti, siano venute meno, e va per converso pronunziata ove fatti sopravvenuti consentano l'adozione dello strumento concordatario.

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