Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5562 del 19 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Le condizioni di ammissibilitą e di convenienza del concordato preventivo devono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al momento dell'omologazione, la quale, quindi, deve essere negata ove il giudice accerti che tali condizioni, quand'anche inizialmente esistenti, siano successivamente venute a mancare; il calcolo dell'onere concordatario, pertanto, deve essere effettuato al momento dell'omologazione tenendo conto anche degli interessi il cui corso non č sospeso per effetto della procedura di concordato preventivo e, pił in generale, ogni valutazione deve prendere in considerazione le nuove circostanze che possono incidere sulla consistenza dell'attivo e del passivo e, quindi, sulla possibilitą che il debitore possa soddisfare l'onere concordatario.

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