Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2104 del 14 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato preventivo, qualora si renda necessario, in seno al giudizio di omologazione, un'accertamento sull'entità e sulla natura dei crediti ammessi, non può in alcun modo ritenersi preclusa l'instaurazione di un successivo, ordinario giudizio di cognizione funzionale alla verifica dell'importo e del rango (privilegiato o chirografario) dei predetti crediti, avendo l'accertamento de quo natura esclusivamente delibativa, onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze.

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