Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7152 del 10 giugno 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

In sede di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare necessariamente al procedimento, conserva la posizione giuridica di ausiliare del giudice, e non č portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale. Detto commissario, pertanto, non č abilitato all'esercizio di azioni, né, in particolare, č legittimato ad impugnare la sentenza che, nell'ambito del giudizio di omologazione, cui si sia opposto un creditore (art. 180, secondo comma, legge fall.), pronunci sulle operazioni di voto relative all'approvazione del concordato.

(massima n. 2)

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, deve ritenersi consentito, in forza del richiamo fatto dall'art. 180 della l. fall. agli artt. 183 e segg. c.p.c. (incluso quindi l'art. 267 c.p.c.), l'intervento adesivo del terzo, il quale abbia interesse a sostenere l'opposizione proposta da un creditore (nella specie, intervento dell'amministrazione finanziaria ad adiuvandum rispetto all'opposizione dell'esattore delle imposte).

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