Cassazione civile Sez. I sentenza n. 989 del 24 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il carattere ufficioso del giudizio di concordato preventivo implica il potere-dovere del giudice di accertarne d'ufficio le condizioni. Ne consegue che ove il giudice delegato accerti il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste ai fini dell'omologazione del concordato preventivo di una societą e ne riferisca al Tribunale ai sensi dell'art. 179 della l. fall., il Tribunale deve dichiarare d'ufficio il fallimento ai sensi dell'art. 162.

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