Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6715 del 23 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella procedura di concordato preventivo, ai creditori che non hanno partecipato all'adunanza prevista dagli artt. 174 ss. l. fall. per la deliberazione sulla proposta di concordato è consentita l'adesione successiva (art. 178, comma quarto, l. fall.) soltanto qualora nella suddetta adunanza sia stata conseguita la maggioranza numerica dei votanti. (Nella specie, in presenza di contestazioni del proponente rispetto al computo dei voti, il giudice delegato aveva dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza — riservandosi di riferirne al collegio — e della possibilità per altri creditori di far pervenire in cancelleria adesioni «delle quali si potrà eventualmente tenere conto»; la S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto irrilevante tale precisazione, in quanto mera menzione di una possibilità astratta destinata a tradursi in concreto nel solo caso in cui il tribunale avesse deciso sulle contestazioni difformemente dal G.D.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.