Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6901 del 22 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato preventivo, l'art. 177 della legge fall., nella parte in cui, anche nel testo modificato dal d.l.vo n. 5 del 2006, non riconosce ai creditori privilegiati il diritto di voto sulla proposta concordataria, conferma - per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l.vo n. 169 del 2007, che ne ha espressamente previsto la possibilità - l'inammissibilità di una proposta che non preveda il pagamento integrale dei crediti privilegiati, giustificandosi detta esclusione con il difetto di qualsiasi interesse all'esito della domanda di concordato, in quanto il trattamento dei crediti privilegiati non può subire alcuna conseguenza giuridicamente apprezzabile dall'eventuale accoglimento della proposta, e non potendo trovare applicazione in via analogica l'art. 124 della legge fall., relativo al concordato fallimentare, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo, nè potendosi attribuire natura interpretativa all'art. 183-ter, riguardante la transazione fiscale, ed al d.l.vo n. 169 del 2007.

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