Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5854 del 31 ottobre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio d'opposizione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, il pubblico ministero, pur non essendo parte necessaria, ha facoltą di intervenire e di prendere conclusioni, fermo restando che tali conclusioni, come quelle delle altre parti, non sono vincolanti per il giudice, cui spetta di verificare, anche d'ufficio, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per la suddetta declaratoria, utilizzando gli elementi probatori acquisiti indipendentemente dal fatto che siano invocati dalle parti.

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