Cassazione penale Sez. III sentenza n. 445 del 15 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per Cassazione non è più consentita la presentazione in Cassazione di “nuovi documenti”, quanto meno nel senso dell'irricevibilità di quei documenti che la parte non ha depositato tempestivamente nella sede di merito, giacché il legislatore ha voluto esaltare le funzioni della Corte quale giudice di legittimità, evitando sovrapposizione di ruoli. Tuttavia, sarà possibile acquisire la documentazione successiva alla decisione impugnata e rilevante ai fini della pronuncia, nonché quei documenti dai quali senza alcun accertamento di fatto, possa derivare l'applicazione dello ius superveniens o di cause estintive o di ipotesi più favorevoli. (Ha comunque affermato la Corte che in virtù del favor innocentiae è consentito prendere in esame gli atti per verificare la evidente sussistenza di altra ragione di proscioglimento).

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