Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3513 del 23 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di giudicato penale, il principio del ne bis in idem č posto dal legislatore con esclusivo riferimento alle decisioni giurisdizionali adottate a carico dell'imputato che siano connotate dal requisito della irrevocabilitą, requisito da ritenersi assente per la sentenza di non luogo a procedere per quanto dettato dall'art. 434 del codice di procedura penale che ne disciplina la revoca. A nulla rileva, al riguardo, che la giurisprudenza elaboratasi nella vigenza delle norme processuali abrogate aveva prevalentemente ritenuto che il carattere di definitivitą dovesse riconoscersi anche alle sentenze di proscioglimento non pił soggette ad impugnazione pronunciate dal giudice istruttore pur essendo anche per esse prevista la possibilitą della riapertura delle indagini a carico dello stesso soggetto per il medesimo fatto; ed invero, nell'ordinamento processuale vigente, la sentenza di «non luogo a procedere», sconosciuta in quello abrogato, č concettualmente distinta da quella di proscioglimento alla quale esclusivamente, oltre che per quella di condanna, fa riferimento l'art. 649 che pone il divieto di un secondo giudizio a carico della stessa persona per il medesimo fatto.

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