Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7385 del 22 febbraio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio del ne bis in idem internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen, può operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione dell'Autorità giudiziaria estera (nella specie, tedesca), a condizione però che il soggetto interessato adempia all'onere di dimostrare che con tale provvedimento è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa l'infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto un'efficacia preclusiva all'instaurazione di altro giudizio. (Mass. redaz.).

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