Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 3036 del 3 ottobre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudicato implicito sta a significare che l'efficacia vincolante del decisum si estende oltreché ai fatti di cui č stata specificatamente accertata la presenza o la mancanza, anche a quegli altri fatti la cui esistenza o inesistenza funge da postulato «necessario» rispetto alle conclusioni in esso recepite. La preclusione del giudicato, in sostanza, investe tutta quella parte che, pur non avendo formato materia di espressa pronuncia del giudice, tuttavia con l'adottata decisione č intimamente collegata. (Nella specie, relativa ad inammissibilitą di ricorso avverso rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, d'istanza volta ad ottenere la declaratoria di estinzione, per amnistia impropria, del reato di cui all'art. 20 lett. c, legge 28 febbraio 1985, n. 47 la Suprema Corte ha ritenuto che l'indulto fosse stato applicato, non avendo il pretore ravvisato sussistente il requisito della limitata entitą volumetrica del manufatto condizionante l'operativitą della invocata causa estintiva).

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