Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11206 del 9 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'espressione condanna č usata per qualificare l'intero provvedimento giurisdizionale, che comprende il riconoscimento della responsabilitā dell'imputato in ordine ad un determinato reato e l'applicazione della pena relativa al medesimo. Ne consegue che non si č in presenza di una condanna allorché č stata accertata soltanto la responsabilitā dell'imputato, ma non č stata ancora applicata la pena relativa a ipotesi che normalmente si verifica nel caso di annullamento di sentenza del giudice di merito su punti diversi da quello concernente l'affermazione di responsabilitā dell'imputato. In tale ipotesi č preclusa soltanto la discussione sulla responsabilitā dell'imputato ma non si č in presenza di una condanna, in quanto la decisione, per non essere completa nei suoi necessari elementi di affermazione di responsabilitā e di applicazione di pena non puō essere posta in esecuzione, non presentando i requisiti dell'irrevocabilitā di cui all'art. 648 c.p.p. Corollario di tale principio č che la remissione di querela č idonea ad estinguere il reato perseguibile a querela di parte, per il quale non č stata ancora pronunciata condanna e, quindi, non si č ancora formato il giudicato, avendo soltanto autoritā di giudicato la sola affermazione di responsabilitā dell'imputato ed essendo ancora attuale, per la mancanza di pronuncia irrevocabile, l'obbligo del giudice di rilevare di ufficio l'esistenza di una causa estintiva del reato. (Nella specie l'imputato era stato condannato per i reati di lesioni, ingiuria e minaccia aggravata riuniti dal vincolo della continuazione e la S.C. aveva annullato la sentenza limitatamente alla condanna per lesioni, reato ritenuto insussistente, rigettando nel resto il ricorso dell'imputato, pur essendo intervenuta remissione di querela in ordine al delitto d'ingiuria prima del suo annullamento con rinvio. La corte di rinvio, investita della rideterminazione della pena, non aveva dichiarato l'estinzione, per remissione di querela, della ingiuria, sul rilievo che la causa estintiva preesisteva al giudizio di cassazione e che non era stata dichiarata in tale sede, onde si era formata la res iudicata. Su ricorso dell'imputato, la S.C. ha annullato senza rinvio sul punto relativo alla mancata declaratoria di estinzione dell'ingiuria per remissione di querela, enunciando il principio di cui in massima).

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