Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2290 del 23 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Al principio della c.d. formazione progressiva del giudicato, operante in caso di annullamento parziale con rinvio che investa solo punti della sentenza di condanna diversi da quello concernente l'affermazione della responsabilitą, con conseguente inoperativitą di eventuali cause sopravvenute di estinzione del reato, non puņ validamente opporsi che esso finirebbe paradossalmente per lasciar sussistere la detta affermazione di responsabilitą anche in caso di sopravvenuta morte dell'imputato, poiché un tale evento, prima ancora che sulla «vitalitą» del reato, incide sullo stesso rapporto processuale, impedendone la prosecuzione e travolgendo quindi ogni valutazione di merito.

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