Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1155 del 5 agosto 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di revisione, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta, il preliminare esame della corte di appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi a una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale stadio, una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite.

(massima n. 2)

In tema di revisione, nel caso previsto dall'art. 630 comma 1, lett. c), c.p.p., per «prove nuove» possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione, poiché anche in tal caso l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato. Inoltre, le prove dedotte in sede di richiesta di revisione non cessano di essere «nuove» per essere stata già esaminate, e disattese, in occasione di precedenti pronunce di inammissibilità: si porrebbe infatti un problema di bis in idem solo se la successiva richiesta si fondi sulle stesse prove già esaminate in tali precedenti pronunce, e non quando ulteriore materiale probatorio sia allegato, insieme al precedente, a sostegno di una nuova domanda di revisione.

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