Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18818 del 29 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inammissibilitą della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 c.p.p. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacitą delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio.

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