Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14472 del 19 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove il debitore sia ammesso al concordato preventivo con cessione dei beni, mentre permane la legittimazione dell'imprenditore nelle azioni indicate nell'art. 167, primo comma, L. fall., ad essa si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario, nelle domande di condanna o comunque idonee ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato; il liquidatore non č legittimato a resistere alle domande aventi ad oggetto diritti dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro (nella specie, la Suprema Corte ha affermato la carenza di legittimazione del liquidatore ad appellare la sentenza resa su una domanda di accertamento della violazione di un accordo sindacale e dell'illegittimitā della conseguente sospensione del rapporto di lavoro).

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