Cassazione civile Sez. V sentenza n. 6211 del 16 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno Ģ spossessamento attenuatoģ in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietā (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilitā dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietā dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'art. 43 L. fall. per il fallimento. Ne consegue che, come il debitore č parte in senso sostanziale di tutti gli atti che concernano il suo patrimonio, cosė lo rimane anche per i rapporti tributari, che pertanto a lui fanno direttamente capo, e sui quali č legittimato processualmente a interloquire.

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