Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10638 del 4 giugno 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di amministrazione controllata, i decreti di ammissione al voto o di esclusione dal voto, emessi dal giudice delegato all'udienza di adunanza dei creditori, sono immediatamente reclamabili al tribunale, ex artt. 188, ultimo comma, e 26 legge fall., per il rinvio operato dall'art. 188 all'art. 164 e da questo all'art. 26, nel termine di dieci giorni dalla loro comunicazione.

(massima n. 2)

In tema di amministrazione controllata, quando il decreto del giudice delegato previsto dall'art. 190 legge fall. abbia avuto ad oggetto non soltanto la nomina del comitato dei creditori, ma anche il controllo dei presupposti di detta procedura — anche sotto il profilo del raggiungimento delle maggioranze prescritte dal precedente art. 189, terzo comma —, il provvedimento emesso dal tribunale sul reclamo proposto contro il decreto medesimo, assumendo carattere decisorio e definitivo, in quanto (per espresso disposto del secondo comma del citato art. 190) č sottratto al gravame, č impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

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