Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1346 del 7 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di concordato preventivo i provvedimenti del giudice delegato, emessi ai sensi dell'art. 164, comma 1, legge fallimentare, e soggetti al reclamo davanti al tribunale ai sensi dell'art. 26 della stessa legge, hanno natura e contenuto non di ordini vincolanti per il destinatario ma di autorizzazioni con cui viene rimosso un ostacolo all'esercizio di un diritto; l'interessato, una volta chiesta ed ottenuta l'autorizzazione, non č obbligato a porre in essere l'atto autorizzato, ben potendo decidere, in base ad un diverso apprezzamento dei propri interessi, di non esercitare il diritto. (Sulla base di tale principio č stata confermata la sentenza dei giudici di merito secondo cui il liquidatore, dopo aver ottenuto dal giudice delegato l'autorizzazione ad attuare il licenziamento con efficacia immediata dei dipendenti dell'azienda attribuendo loro un'indennitā sostitutiva di preavviso in misura superiore a quella contrattualmente dovuta, non era tenuto a porre in essere tale provvedimento e poteva legittimamente risolvere i rapporti di lavoro in un momento successivo con la corresponsione dell'indennitā di preavviso prevista dal contratto collettivo).

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