Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14503 del 21 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 162 legge fall. stabilisce un rapporto logico-giuridico di consequenzialità necessaria tra il decreto di inammissibilità della domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento del debitore; qualora la data di deliberazione e deposito dei due provvedimenti sia la medesima, l'esistenza del rapporto di consequenzialità necessaria voluto dalla legge deve ritenersi soddisfatta e provata quando dai loro contenuti risulti inequivocabilmente che il decreto di inammissibilità è stato deliberato prima della sentenza dichiarativa di fallimento.

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