Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3581 del 23 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato preventivo, il rapporto di somministrazione che prosegua dopo l'ammissione del somministrato al concordato, si sottrae alla falcidia concordataria, per le situazioni creditorie maturate prima del concordato, ma con scadenza successiva, in quanto la continuazione di un vincolo sinallagmatico unitario preclude la scissione tra prestazioni anteriori e posteriori all'inizio della procedura concorsuale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.