Cassazione civile Sez. I sentenza n. 912 del 3 aprile 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inserimento di talune parole in un rigo in bianco, non ancora interlineato, di un testamento, se effettuato prima che l'atto sia stato sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, non costituisce «aggiunta» nel senso dell'art. 53 L. 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato, e non è quindi, soggetto alle formalità ivi previste. L'impossibilità o la grave difficoltà di sottoscrivere il testamento non debbono necessariamente essere costituite da una vera e propria malattia, ma possono ben essere costituite da qualsiasi impedimento fisico, anche a carattere temporaneo, e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall'estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata.

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