Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7524 del 2 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui l'imputato sia assistito da un difensore di ufficio in primo grado, l'avviso dell'udienza di appello deve essere, a pena di nullitą, dato a quest'ultimo e non ad altro nominato anch'esso d'ufficio senza che la sostituzione sia giustificata. Le disposizioni di cui all'art. 97 c.p.p. infatti mirano da un lato a garantire l'osservanza dell'obbligo del difensore di ufficio di prestare il suo patrocinio, escludendo la possibilitą dell'esonero se non nei casi specificamente indicati e dall'altro sono volte a rafforzare il ruolo ed a garantire la continuitą della funzione.

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