Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24962 del 21 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella fase degli atti preliminari al giudizio d'appello, l'omessa notificazione al difensore del differimento di udienza, disposto dal presidente a causa di un concomitante impegno professionale, non determina la nullitą del giudizio, quando risulti che il difensore ne sia comunque venuto a conoscenza. (Fattispecie in cui il difensore, dopo aver ottenuto il rinvio dell'udienza, aveva trasmesso via fax un'ulteriore istanza di rinvio, rigettata dal collegio).

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