Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2519 del 25 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 601 c.p.p. indica, tra i requisiti del decreto di citazione per il giudizio di appello, quelli previsti dall'art. 429, comma primo, lett. a), f) e g), e cioč le generalitą delle parti e dei difensori, la data e il luogo di comparizione (con l'avvertimento che, non comparendo, l'imputato sarą giudicato in contumacia) e, infine, la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario; e al sesto comma stabilisce che il decreto č nullo solo se risulta incerta l'identificazione dell'imputato o se manca o č insufficiente uno dei requisiti di cui alla citata lettera f). Ne consegue che, in virtł del principio di tassativitą delle nullitą, l'aggiunta della menzione di un titolo di reato diverso, il cui inserimento, nel corpo del decreto, sia agevolmente riconoscibile come dovuto ad errore casuale, determina una mera irregolaritą dell'atto.

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