Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1698 del 16 novembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., il vizio di motivazione sulla qualitą giuridica dell'imputato di reato proprio, non comporta necessariamente l'annullamento della sentenza. Infatti, ai fini dell'annullamento di qualunque sentenza, nel caso in cui il dispositivo sia conforme a legge, il vizio di motivazione rilevante in sede di legittimitą, č solo quello in fatto e non in diritto, che va, invece, emendato dalla Corte ex art. 619 c.p.p. e la qualitą soggettiva dell'imputato costituisce non un elemento del fatto di reato, ma un presupposto dello stesso, per cui, in tema di patteggiamento, il giudice non č tenuto ad una motivazione sullo stesso, essendo sufficiente il controllo implicito su detta qualitą, ai soli fini di cui all'art. 129 c.p.p.

(massima n. 2)

Nella procedura che si instaura, dinanzi al magistrato di sorveglianza, a seguito di reclamo avverso provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del detenuto dall'amministrazione penitenziaria, non č prevista la presenza dell'interessato all'udienza, ma solo la possibilitą, da parte sua, di presentare memorie. Ne consegue che all'interessato non č dovuto avviso dell'udienza fissata per la discussione del reclamo.

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