(massima n. 1)
In tema di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., il vizio di motivazione sulla qualità giuridica dell'imputato di reato proprio, non comporta necessariamente l'annullamento della sentenza. Infatti, ai fini dell'annullamento di qualunque sentenza, nel caso in cui il dispositivo sia conforme a legge, il vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità, è solo quello in fatto e non in diritto, che va, invece, emendato dalla Corte ex art. 619 c.p.p. e la qualità soggettiva dell'imputato costituisce non un elemento del fatto di reato, ma un presupposto dello stesso, per cui, in tema di patteggiamento, il giudice non è tenuto ad una motivazione sullo stesso, essendo sufficiente il controllo implicito su detta qualità, ai soli fini di cui all'art. 129 c.p.p.