Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1975 del 29 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di sorveglianza, il parere del P.G., obbligatorio ma non vincolante, può essere modificato nel corso del procedimento medesimo, senza preclusione alcuna e senza alcun riflesso sulla legittimità del provvedimento giurisdizionale che lo recepisca o lo disattenda. (Non risultano precedenti).

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