Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2323 del 7 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento per la revoca dei benefici penitenziari non č prevista la previa indicazione, nell'avviso di udienza, delle violazioni che si addebitano al condannato, né, comunque, delle circostanze da valutare nell'udienza stessa, restando il diritto di difesa salvaguardato dalla possibilitā di esame degli elementi risultanti dal fascicolo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca della semilibertā assunto dal tribunale di sorveglianza, nel quale si era tenuto conto anche di relazioni dei servizi sociali, contenute nel fascicolo, che non avevano formato oggetto di discussione orale).

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