Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2742 del 11 luglio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale. Condizione necessaria e sufficiente di validitā del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio č che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontā in presenza dei testi. Per identitā di ratio — l'opportunitā di impedire "facili impugnazioni" del negozio — deve ritenersi operante anche per il testamento pubblico il principio, sancito espressamente per quello olografo, che la non veritā della data non č di per sé stessa causa di invaliditā del testamento e che, sempre ai fini della validitā o non di esso, la questione della veritā della data č rilevante soltanto se č connessa con un'ulteriore questione concernente un fatto o modo di essere della realtā anche negoziale, costituente esso la causa dell'invaliditā. Tale principio, inoltre, vale sia per il caso di contraffazione o di alterazione materiale della data vera.

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