Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4669 del 23 maggio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Č ammissibile la proposta di concordato che preveda la chiusura del fallimento di una societą in nome collettivo con esclusione del fallimento di uno dei soci nel rapporto con i suoi creditori personali, tenuto conto della riserva contenuta nell'art. 153, primo comma, legge fallimentare, che nello stabilire l'efficacia, anche nei confronti dei soci, del concordato fatto da una societą con soci a responsabilitą illimitata, fa salvo il «patto contrario», e della previsione, con riguardo all'approvazione della proposta di concordato, contenuta nella prima parte del secondo comma dell'art. 152 stessa legge, di una minoranza di soci contrari al concordato.

(massima n. 2)

La maggioranza assoluta del capitale, richiesta dall'art. 152, secondo comma, legge fallimentare ai fini della validitą della proposta di concordato nella societą in nome collettivo, va calcolata con riferimento al capitale sociale costituito dalle quote di partecipazione dei soci, di regola proporzionate ai conferimenti (art. 2263 c.c.) e non al diverso criterio previsto dall'art. 2257, terzo comma, c.c. (secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili) ovvero a quello di ripartizione dell'attivo contenuto nell'art. 2282 c.c. (in proporzione della parte di ciascun socio nei guadagni).

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