Cassazione penale Sez. II sentenza n. 43909 del 17 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento di grazia sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato entro un termine predeterminato č revocabile di diritto, ai sensi dell'art. 674 c.p.p., al verificarsi della condizione stessa, rimanendo del tutto irrilevante, a questi fini, che il decreto di grazia condizionato non sia stato notificato al beneficiario, dal momento che nessuna norma stabilisce un tale obbligo (in motivazione la Corte ha precisato che il destinatario di un provvedimento eccezionale, come la grazia, ha un onere di ordinaria diligenza nel prenderne contezza all'atto stesso della sua fruizione).

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