Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10534 del 7 marzo 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, poiché la revoca «di diritto» del beneficio della sospensione condizionale della pena consegue automaticamente all'avvenuto accertamento delle condizioni previste dalla legge, ove il giudice di merito non vi provveda, la revoca può essere disposta d'ufficio dalla Corte di cassazione previo annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la relativa statuizione ha natura meramente dichiarativa. (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta del P.M. di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in un caso in cui il condannato non aveva ottemperato all'obbligo di demolizione delle opere abusive, cui il predetto beneficio era subordinato).

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