Cassazione penale Sez. I sentenza n. 732 del 22 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non può revocare l'indulto applicato in primo grado, sicché la revoca è rimessa alla fase esecutiva, poiché - come risulta dagli artt. 590, ultimo comma c.p.p. 1930 e 674, ultimo comma c.p.p. in vigore - il giudice della cognizione può revocare il beneficio condizionato solo con la sentenza di condanna per altro reato.

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