Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13584 del 27 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indulto applicato dal giudice della cognizione non può essere revocato da quello dell'esecuzione se non in presenza di una delle cause previste dalla legge e non per una diversa valutazione in ordine all'incidenza delle circostanze attenuanti concesse e del relativo giudizio di bilanciamento. (Nella specie, concernente l'applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. n. 394 del 1990 a pena inflitta per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della L. n. 685 del 1975 previa concessione di attenuanti generiche prevalenti, si è ritenuta corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato istanza di revoca dell'indulto proposta dal P.M.).

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