Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4648 del 7 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 672 c.p.p., innovando la disciplina contenuta nell'art. 593 del previgente codice, secondo cui solo il pretore poteva procedere d'ufficio, quale giudice dell'esecuzione, all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto al condannato, ha stabilito che il giudice dell'esecuzione procede all'applicazione dei suddetti benefici a norma dell'art. 667, quarto comma, c.p.p., cioč «senza formalitą», vale a dire de plano e senza necessitą di formale richiesta da parte dei soggetti interessati. La disposizione citata nulla ha, invece, innovato quanto alla competenza. Va escluso, pertanto, che l'amnistia o l'indulto rientrino nella competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione e non possano essere applicati anche dal giudice della cognizione.

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